Ordine delle Ostetriche di Ancona

Ordine delle Ostetriche
di Ancona



Parto In Anonimato Decreto del presidente della repubblica 03 novembre 2000 , n. 396 Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127

Parto in anonimato

Quando la mamma vuole rimanere segreta

La nascita di un bambino è un evento straordinario, che incide profondamente nella vita concreta, emotiva e relazionale di una donna.
Non tutte le donne riescono ad accogliere la loro maternità, per una complessità di motivazioni, che occorre ascoltare, comprendere e riconoscere. Durante la gravidanza, specialmente in situazioni di difficoltà della madre a rispondere adeguatamente ai bisogni del bambino, è indispensabile che la donna sia seguita in maniera qualificata, per la tutela sua e del nascituro, in modo da evitare decisioni affrettate e spesso drammatiche, al momento del parto. Occorre sostenere, accompagnare, informare le donne, affinché le loro scelte siano libere e consapevolmente responsabili. E’ fondamentale la relazione della comunicazione con la donna.
In ospedale, al momento del parto, serve garantire la massima riservatezza, senza giudizi colpevolizzanti ma con interventi adeguati ed efficaci, per assicurare – anche dopo la dimissione – che il parto resti in anonimato.
La donna che non riconosce e il neonato sono i due soggetti che la legge deve tutelare, intesi come persone distinte, ognuno con specifici diritti. La legge consente alla madre di non riconoscere il bambino e di lasciarlo nell’ospedale in cui è nato (DPR 396/2000, art. 30, comma 2) affinché sia assicurata l’assistenza e anche la sua tutela giuridica. Il nome della madre rimane per sempre segreto e nell’atto di nascita del bambino viene scritto “nato da donna che non consente di essere nominata

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