Ordine delle Ostetriche di Ancona

Ordine delle Ostetriche
di Ancona



Libera Professione

L’ostetrica che sceglie di lavorare in libera professione attraverso le competenze acquisite, unitamente al titolo di studio e all’abilitazione, esercita in piena autonomia e responsabilità, in associazione o individualmente, a domicilio della donna o presso spazi dedicati. La libera professionista ostetrica assiste la donna, in continuità, in tutte le fasi della vita, la coppia e il neonato durante il percorso nascita.   

L’iscrizione all’Albo è obbligatoria per tutte le professioniste che operano sia in regime di dipendente pubblico e privato sia in ambito libero professionale. Come le Professioniste dipendenti, le libere professioniste hanno l’obbligo ed il dovere di aggiornarsi per garantire un’assistenza adeguata ed in linea alle più attuali Evidence Based Obstetrics.  

Unitamente all’ iscrizione si raccomanda di compilare l’apposito modulo per le LP e inviarlo per PEC all’indirizzo: info@ordineostetricheancona.it, al fine di:

  • Comunicare l’inizio dell’attività libero professionale (o la cessazione attività da libera professionista).

  • Dare il consenso ad inserire il nominativo e dati indicati, nell’elenco libere professioniste pubblicato nel sito dell’Ordine della Professione Ostetrica della Provincia di Ancona.

  • Effettuare un censimento di tutte le libere professioniste presenti sul territorio regionale e italiano; raccoglierne le esigenze e le problematiche, riportarle nei tavoli istituzionali se necessario.

Dall’Aprile del 2009 (Decreto Legge n.185/2008, convertito con modificazioni nella Legge n.2/2009) è obbligatorio per tutte gli iscritti agli Ordini Professionali e professionisti che operano in regime di libera professione di possedere un indirizzo di PEC. Nel caso non ne foste già in possesso, è possibile scaricare l’apposito modulo di richiesta di attivazione della PEC, alla sezione moduli, da compilare e inoltrare sempre alla PEC dell’OPO di Ancona.

ASSICURAZIONE PROFESSIONALE

Essendo la professione ostetrica esposta a rischio di contenzioso sia civile che penale, si raccomanda all’ostetrica libera professionista di procurarsi un’assicurazione personale. Grazie al servizio assicurativo FNOPO (Responsabilità Civile Professione [lotto 1] e Tutela legale [lotto 2])le ostetriche italiane per la prima volta disporranno di un servizio tutelante la professione senza dover ricorrere a singole richieste al mercato assicurativo.
La qualità del prodotto assicurativo ampiamente illustrato sia dai consulenti AON e sia sull’articolo di Lucina n. 3/2020 rappresenta il miglior “prodotto di tutela” che la Federazione poteva garantire alle ostetriche dipendenti e libere professioniste.
Per tutto quanto sopra la FNOPO comunica che in tempi brevi preannunciati si dovrà provvedere alla sola sottoscrizione dei contratti con le compagnie risultate aggiudicatarie della gara per il lotto 1 (Responsabilità Civile Professionale) e lotto 2 (Tutela Legale).

Circolare n_ 24_2021 – aggiornamento servizio assicurativo FNOPO lotto 1 e lotto 2 (1)

Circolare n_ 32_2021 – Ulteriore aggiornamento servizio assicurativo FNOPO lotto 1 e 2

Circolare n_ 40_2021 – Avvio del servizio assicurativo FNOPO RC Professionale e Tutela Legale_con allegati

PUBBLICITA’ SANITARIA

Per dare visibilità alla propria attività potete creare brochures o siti internet in cui fare divulgazione, organizzare eventi gratuiti presso farmacie, erboristerie, biblioteche, creare rete con professionisti di riferimento nell’ambito della promozione della salute femminile e della gravidanza. Il decreto Bersani (2006) ha consentito la pubblicizzazione dei propri servizi, pertanto l’ostetrica può servirsi del web e dei social per promuovere la propria attività, seguendo i principi di trasparenza e veridicità, garantendo una scelta appropriata e libera dell’utente. A tal proposito la FNOPO ha elaborato un Vademecum operativo sull’informazione sanitaria (circolare 58/2020).

AMBULATORIO STUDIO OSTETRICO

Lo studio ostetrico è l’ambiente in cui svolge la propria attività la/il professionista abilitata/o, ed è caratterizzato dalla prevalenza del suo apporto professionale ed intellettuale rispetto alla disponibilità di beni, strumenti e accessori. Questa definizione non è prevista da una specifica norma di legge, ma è una elaborazione della dottrina e della giurisprudenza. Il concetto di ambulatorio è assimilabile quello di “struttura sanitaria”, intesa come organizzazione complessa nella quale i fattori produttivi sono organizzati sul modello dell’impresa. In linea di principio lo studio ostetrico non dovrebbe aver bisogno di una specifica autorizzazione, proprio perché l’elemento principale ed esclusivo del suo funzionamento è il/la professionista, il quale è in possesso dell’abilitazione a svolgere la professione di ostetrica. Al contrario, l’ambulatorio o la struttura sanitaria hanno bisogno, per poter funzionare, di una apposita autorizzazione, in quanto si tratta di un’organizzazione complessa di lavoro, beni e servizi.

Proprio in virtù del concetto di cui sopra, per molti anni agli studi non è stato imposto alcun obbligo autorizzativo, in quanto non rientranti fra le strutture soggette ad autorizzazione ai sensi del Testo Unico delle Leggi Sanitarie.Tuttavia, a seguito della riforma sanitaria del 1999, è stata prevista la necessità dell’autorizzazione per gli studi professionisti sanitari ove si eseguono prestazioni di particolare complessità o che comportano un rischio per la sicurezza del paziente.

La definizione dei requisiti e degli standard per distinguere gli studi soggetti ad autorizzazione e quelli non soggetti è stata attribuita alla competenza delle Regioni. Ogni regione ha emanato una propria linea di indirizzo, per la regione Marche potete far riferimento alle norme esposte sul sito Autorizzazione e Accreditamento delle strutture sanitarie – Regione Marche.

A breve inseriremo l’elenco delle Libere professioniste iscritte all’OPO di Ancona.

Regime fiscale

Nella dichiarazione di inizio di attività, da presentare all’Agenzia delle Entrate, oltre ai dati personali, è necessario indicare: Il codice attività (tabella ATECO 2007) che per le ostetriche è: 86.90.29 – Altre attività paramediche indipendenti n.c.a. (non classificate altrove);

Le prestazioni sanitarie rese dalle ostetriche sono esenti IVA ai sensi dell’articolo 10 n. 18 del D.P.R. 633/1972 e successive modificazioni. Tutte le altre prestazioni effettuate, diverse da quelle sanitarie, sono soggette a IVA nella misura di legge (docenze, tutoraggi, corsi, …).                                           

Dopo 30 giorni dall’apertura della P.Iva si procede all’Iscrizione alla gestione INPS commercianti (Legge speciale n.249 del 7 agosto 1990, avendo escluso le ostetriche dalla Legge n.335 dell’8 agosto 1995 sull’assegnazione alla gestione separata). La gestione separata è prevista solo per le dipendenti part-time che svolgono anche la libera professione.

Dal 2016, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2016, il reddito derivante dall’attività soggetta al regime forfettario, costituisce base imponibile ai fini previdenziali con una contribuzione ridotta del 35% sul totale del reddito. Nonostante l’iscrizione nella gestione artigiani e commercianti, NON è richiesta l’iscrizione alla Camera di Commercio.

Non è possibile svolgere l’attività con il metodo delle “prestazioni occasionali”, vietate per tutti i professionisti appartenenti ad un albo professionale (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 41/E/2020). Pertanto si rende necessaria l’apertura della P. Iva in regime ordinario o agevolato. In base al possesso di determinati requisiti si può rientrare in un regime fiscale agevolato che comporta una tassazione più bassa rispetto a quello ordinario.

L’ostetrica ha l’obbligo di emettere fattura rispetto alla prestazione svolta. La fatturazione va eseguita con numerazione progressiva, specificando, nel rispetto della privacy dell’assistito, il tipo di prestazione svolta. Le prestazioni ostetriche richiedono l’apposizione sulla fattura della marca da bollo di 2,00 euro nel caso in cui il pagamento sia superiore a 77,67 euro.

Il decreto fiscale 2020 (D.L. n. 124/2019) collegato alla legge di Bilancio 2020 estendendo al 2020, stabilisce il divieto di utilizzo della fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie rese nei confronti di persone fisiche. La disposizione non ha subito modifiche in sede di esame del testo in Commissione Finanze della Camera. Al contrario, restano soggette all’obbligo di fatturazione elettronica le altre operazioni effettuate in ambito professionale diverse da quelle sanitarie, come ad esempio quelle di consulenza oppure relative alla cessione di beni strumentali.

Sistema tessera sanitaria

A partire dall’anno 2016, anche gli iscritti agli Albi Professionali delle Ostetriche sono tenuti ad inviare al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche.

La trasmissione dei dati deve essere effettuata secondo le modalità esplicitate nella circolare sottostante

Circolare-n.-18.2021-Sistema-TS

Ricordiamo inoltre che il fine di questa norma è l’informatizzazione della compilazione del 730 e la miglior trasparenza nella comunicazione delle spese sanitarie.

Per iscriversi è necessario registrarsi al sito Sistema Tessere Sanitarie:

https://sistemats5.sanita.finanze.it/P730CensimentoRegistrazioneWeb/pages/includes/menu.jsf

Si informa che la materia fiscale è in continuo aggiornamento e pertanto si consiglia all’ostetrica libera professionista, almeno inizialmente, di contattare un commercialista che curi gli aspetti economici dell’attività lavorativa e si occupi della trasmissione delle fatture al Sistema Tessera Sanitaria.